STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CONTESA ESTENSE - Città di Lugo"
Titolo I – Denominazione, sede e durata
Art. 1 - E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata “CONTESA ESTENSE – Città di Lugo”, essa incorpora i requisiti previsti dalla legge 383/2000 anche ai fini dell’iscrizione nei registri Regionali, Provinciali e Comunali delle Amministrazioni di competenza e della conseguente fruibilità dei benefici che ne derivano.
Art. 2 - L'associazione ha sede in Lugo di Romagna (RA), Corso Mazzini, civico n° 56.
L’Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.
Titolo II - Scopi e finalità
Art. 3 – L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, persegue esclusivamente fini di utilità sociale svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e dei terzi. Dette attività sono finalizzate alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale, alla tutela dei diritti umani, all’attuazione del pluralismo e della solidarietà fra i popoli e allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni.L’associazione si prefigge in particolare di:
- Organizzare la “Contesa Estense” della Città di Lugo coordinando tra loro le attività dei Rioni e Contrade per il buon esito della manifestazione che ne costituisce il principale scopo sociale;
- Tutelare gli interessi comuni dei Rioni e Contrade nel rispetto della loro autonomia organizzativa ed amministrativa;
- Assistere e aiutare quei Rioni o Contrade la cui struttura sia resa carente o inesistente, garantendo in ogni caso lo svolgimento delle attività programmate, anche tramite sostituzioni e integrazioni o con l’intervento di soggetti terzi;
- Promuovere ricerche ed attività storico – artistiche – culturali legate alla tradizione e al passato della Comunità Lughese;
- Organizzare e promuovere attività di impegno, ricreative e orientative, soprattutto per i giovani, che possano porsi quale riferimento associativo, competitivo e culturale per migliorare la conoscenza di sé stessi tramite l’attività di gruppo, l’approfondimento della conoscenza degli altri e della propria città, rinsaldando i legami di solidarietà e amicizia e favorendo la crescita morale e spirituale tramite la collaborazione e l’impegno finalizzati ad un comune obiettivo;
- Valorizzare le tradizioni, gli usi e la cultura della Comunità Lughese anche tramite l’incremento e miglioramento della “Contesa Estense” al fine di renderla un evento di sempre maggiore importanza, evidenza e richiamo turistico – commerciale per la propria Città;
- Diffondere la conoscenza delle opere artistiche e monumentali della propria Città tramite organizzazione di eventi, mostre, rappresentazioni, riferimenti culturali, redazione di commenti, critiche o altre opere divulgative;
- Realizzare incontri periodici, convegni, assemblee, spettacoli, organizzare altri eventi e/o partecipare attivamente ad altri eventi organizzati da terzi;
- Produrre documenti, pubblicazioni, libri, articoli.
L’Associazione può, inoltre, svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità.
L’Associazione può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.
Titolo III – Ordinamento interno e rapporto associativo
Art. 4 – L’ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.Art. 5 - Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto su istanza di ammissione presentata da almeno due soci, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato tramite posta ordinaria entro 60 giorni dalla richiesta. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione di esclusione, con istanza di riesame in forma scritta depositata alla segreteria dell’Ente che ne accerterà con vidimazione la data di ricevimento. L’assemblea è tenuta a deliberare sulla richiesta di riesame, a maggioranza semplice, entro 90 giorni dalla data di deposito dell’istanza, decorso tale termine senza alcuna deliberazione si verificherà l’ammissione di diritto del socio istante.
Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica o giuridica socia, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:
a) il recesso è la volontà espressa da un socio di non fare più parte dell’associazione. Essa deve essere manifestata in forma scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’associazione stessa e diviene efficace sei mesi dopo il ricevimento della relativa comunicazione;
b) l'esclusione è la volontà dell’associazione di escludere un socio, essa è deliberata dal Consiglio Direttivo e può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. Avverso la comunicazione di esclusione è possibile presentare ricorso con le stesse modalità previste per il ricorso al diniego di iscrizione;
c) la decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea. Decorsi sessanta giorni dall’assemblea che fissa la quota associativa senza che sia stato effettuato il pagamento della quota da parte del socio, tutti i poteri allo stesso derivanti dallo stato di socio sono temporaneamente sospesi e quiescenti fino all’eventuale pagamento, al momento del quale riprendono vigore i poteri affievoliti, o fino alla formale comunicazione di decadenza con conseguente eliminazione del nominativo dal registro dei soci.
Titolo IV – Organi e Ausiliari
Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Sono Ausiliari dell’Associazione:
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Art. 7 - L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Alla Assemblea compete:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio;
c) approvare i regolamenti associativi;
d) approvare le modifiche statutarie;
e) deliberare lo scioglimento della associazione.
L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, in qualsiasi mezzo, anche tramite telegramma, facsimile o posta elettronica con messaggio di notifica, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, tale avviso scritto deve anche essere affisso, negli stessi termini, all’interno dei locali della sede dell’Ente.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora alcuno dei consiglieri lasciasse la carica prima della sua naturale scadenza l’assemblea provvede a nominare i sostituti, che rivestono la carica in via temporanea o definitiva a seconda del tipo di impedimento sopraggiunto.
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo la disposizione di spese o acquisti o delle attività economiche e patrimoniali.
Spetta al Consiglio Direttivo la scelta delle attività di promozione e di contatto con soggetti esterni ai fini di incremento delle entrate patrimoniali di sostegno.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea, che delibera a maggioranza assoluta, il conferimento della qualifica di Associato Onorario per coloro che abbiano particolari benemerenze.
Art. 9 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, nella prima seduta, ove vengono eletti anche il Segretario e il Tesoriere.
Il Presidente rappresenta l'Associazione, anche in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.
Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui sottoscrive gli atti, compresi i verbali di entrambi gli organi che presiede.
Il Segretario si occupa della redazione di tutti gli atti relativi alla gestione dell’associazione seguendo, qualora sussistenti, le indicazioni dei regolamenti o del consiglio direttivo.
Si occupa della tenuta e redazione del registro soci e del registro protocollo, redige i verbali delle sedute del consiglio e trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che essi siano sottoscritti dal presidente.
Se incaricato dal presidente può firmare la corrispondenza e i mandati di pagamento.
Coadiuvato dal Tesoriere, il quale ultimo è responsabile dell’amministrazione delle somme di pertinenza dell’associazione a lui affidate per competenza, tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dalle normative in vigore.
Il tesoriere provvede alla regolare tenuta dei conti e di tutti i libri previsti dalle vigenti leggi e, comunque, di ogni documento contabile inerente al movimento di cassa dell’associazione. Il tesoriere potrà ritirare somme dagli istituti bancari e effettuare pagamenti e riscossioni, con regolare mandato sottoscritto dal presidente o, in assenza di questo dal vice presidente o dal segretario, qualora quest’ultimo ne abbia ricevuto i relativi poteri dal presidente o dal vice presidente.
Il tesoriere è però autorizzato ad avere a disposizione e in sue mani una somma o fondo reintegrabile, fissata dal Consiglio direttivo per effettuare i pagamenti minuti ed urgenti.
Una volta ogni tre mesi, durante la riunione del consiglio direttivo, il tesoriere presenta la situazione di cassa aggiornata.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.
In caso di impedimento assoluto del presidente a rivestire l’ufficio, il consiglio eleggerà il nuovo presidente previa convocazione dell’assemblea per reintegrare il numero dei consiglieri.
Titolo V - Patrimonio - Esercizio Finanziario -
Art. 10 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b); c); d); e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della legge 383/2000.
Art. 11 - L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.
Titolo VI – Convenzioni
Art. 12 – Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.Titolo VII - Scioglimento
Art. 13 - In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle operanti per fini di utilità sociale.Art. 14 - Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 383/2000.
Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio dei Capi Rione in seduta 23/9/2003, sostituisce, annulla e abroga tutti i precedenti e, proposto per l’approvazione alla seduta assembleare del 6/10/2003, e ivi approvato all’unanimità, diviene immediatamente operante, sostituendo, annullando e abrogando ogni e qualsiasi precedente statuto.





